Il proprietario del piano terreno paga i costi dell’ascensore solo se la delibera di spesa è approvata all’unanimità

Cass. Sez. II, 30.4.2015 n. 8823

Diritto immobiliare – condominio – ripartizione delle spese – ascensore – unanimità

In tema di condominio di edifici, la regola posta dall’art. 1124 cod. civ. relativa alla ripartizione tra i condomini delle spese di ricostruzione (oltre che di manutenzione) delle scale è applicabile per analogia, ricorrendo identica “ratio”, alle spese relative alla ricostruzione (e manutenzione) dell’ascensore già esistente. Con l’ulteriore specificazione che la disciplina legislativa in “subiecta materia” (artt. 1123 – 1125 cod. civ.) è, suscettibile di deroga mediante un accordo unanime di tutti i condomini, avente valore negoziale.