La risoluzione di un contratto può risultare anche da un tacito comportamento concludente e non è necessaria la forma scritta

Cass. Sez. VI, 29.7.2020 n. 16218

Diritto delle obbligazioni e contratti – risoluzione – forma – comportamento concludente – sussistenza

La risoluzione per mutuo consenso di un contratto ovvero l’omessa riproduzione di alcune clausole nell’accordo definitivo, atteso il principio della libertà di forme, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il vincolo, ma può emergere anche da un comportamento tacito concludente, a meno che, per il contratto da risolvere, non sia richiesta la forma scritta ad substantiam.