La rinuncia all’eredità va fatta con atto pubblico ed è comunque revocabile fino a che un altro chiamato non abbia accettato

Cass. Sez. VI, 4.7.2016 n. 13599

Diritto delle successioni – delazione – rinuncia all’eredità – forma – effetti

L’atto di rinunzia all’eredità – la quale determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati – deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), senza possibilità di equipollenti; quindi non può essere fatta con scrittura privata autenticata, sia perché contraria alla disciplina di cui agli artt. 519 e 525 c.c. sia perché atto di notevole incidenza in tema di successione ereditaria, riguardo, in particolare, ai chiamati all’eredità e ai creditori. Inoltre la rinunzia all’eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, stante il disposto dell’art. 525 c.c. e non è, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria.