Il superamento della presunzione di concorso di colpa nei sinistri stradali

Cass. Sez. III, 28.6.2016, n. 13271

Circolazione dei veicoli – obbligazioni – fatti illeciti

In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra i veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altra parte dall’art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta». In definitiva, il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità, perfino prevalente, dell’altra parte, è tenuto a dare prova in concreto di essersi quanto meno attenuto alle regole di prudenza a suo carico, per veder esclusa, attraverso un accertamento in concreto, ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno.