Come si inquadra la responsabilità da prodotto difettoso

Cass. Sez. III, 26.6.2015 n. 13225

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – prodotto difettoso – onere della prova – ripartizione

In caso di responsabilità da prodotto difettoso vanno seguiti i seguenti passaggi:
a. la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto; sicché grava sul soggetto danneggiato la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno;
b. solo a seguito del raggiungimento di tale prova, grava sul produttore la dimostrazione
della causa liberatoria perché il difetto riscontrato non esisteva quando egli ha posto il prodotto in circolazione o che all’epoca non era riconoscibile come tale a causa dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia;
c. il danno riportato non prova di per sé, né direttamente né indirettamente, il difetto né “la pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego, ma solo una più indefinita pericolosità del prodotto di per sé insufficiente per istituire la responsabilità del produttore, se non sia anche in concreto accertato che quella specifica condizione di insicurezza del prodotto si pone al di sotto del livello di garanzia di affidabilità richiesto dalla utenza o dalle leggi in materia.