Alla cessione del ramo di azienda si applica l’art. 2560 cc e l’acquirente risponde dei debiti inerenti il ramo ceduto

Cass. Sez. III, 30.6.2015 n. 13319

Diritto commerciale – ramo d’azienda – cessione – debiti pregressi – responsabilità cessionario

Alla cessione di ramo di azienda è applicabile l’articolo 2560 cod.civ. e l’acquirente del ramo di azienda dovrà rispondere dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori inerenti alla gestione del ramo di azienda ceduto.