Quando la banca vende prodotti finanziari di sua proprietà diventa una controparte del proprio cliente

Corte Cass. Sez. Trib., 26.3.2014 n. 7062

Diritto commerciale – Diritto finanziario – vendita in contropartita diretta

Nel sistema di vendita in contropartita diretta, le banche, su richiesta del cliente risparmiatore, vendono titoli di cui hanno acquistato la proprietà, e che, in virtù di ciò, stabiliscono il prezzo di vendita, a differenza di ciò che avviene nel sistema per conto terzi in cui, a fronte del pagamento di una provvigione, le banche si limitano a mettere in contatto i risparmiatori – clienti – con il soggetto che può vendere loro quanto richiesto. 
Pertanto, se si è nel primo caso, gli istituti di credito sono e agiscono quali vere e proprie controparti dei clienti risparmiatori, presentandosi come soggetti qualificati disponenti del bene richiesto, e praticando un prezzo che il cliente ritiene stabilito in base a valutazioni tecniche economiche che è lecito pretendere da un intermediario professionalmente attrezzato come è una banca.