Se il cliente chiede solo il risarcimento dei danni, il professionista ha comunque diritto a riscuotere il suo compenso

Corte Cass. Sez. II, 24.3.2014 n. 6886

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto di prestazione d’opera intellettuale – risoluzione – risarcimento dei danni

Nei contratti a prestazioni corrispettive, come è quello che lega il cliente al professionista, l’inadempimento (o inesatto adempimento) della prestazione di una parte abilita l’altra parte, a sua scelta, a chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il diritto a chiedere il risarcimento del danno. La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché è escluso che l’azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell’azione di risoluzione del contratto. Se il cliente non chiede la risoluzione ma solo la condanna del professionista al risarcimento dei danni, questa domanda presuppone il mantenimento in vita del contratto e non il suo scioglimento e non fa venire meno il diritto del professionista a percepire il corrispettivo per la prestazione eseguita.