La presenza dell’autovelox va sempre segnalata in loco e sul verbale

Corte Cass. Sez. VI, 14.3.2014 n. 5997

Sanzioni amministrative – violazione al codice della strada – autovelox – segnalazione

Ai sensi dell’art. 4 della L. n. 168 del 2002, da considerarsi norma imperativa, la P.A. proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l’apposizione “in loco” di cartelli indicanti la presenza di “autovelox”, dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione. E’ inoltre necessario che gli accertatori attestino, nel relativo verbale da redigersi ai sensi dell’art. 200 c.d.s. 1992, anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, proprio al fine di porre l’assunto contravventore nella condizione di poter valutare la legittimità o meno dell’accertamento eseguito in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari.