Anche il contratto preliminare di compravendita dell’immobile abusivo è nullo

Cass. Sez. II, 17.10.2013 n. 23591

Diritto immobiliare – Diritto delle obbligazioni e dei contratti – compravendita

Lo scopo dell’art. 40/2 della Legge 28.2.1985 n. 47, il quale sanziona con la nullità gli atti aventi ad oggetto di trasferimento di edifici se da tali atti non risultano gli estremi del provvedimento autorizzatorio, anche a sanatoria, di detti manufatti, è quello di rendere incommerciabili gli immobili non in regola dal punto di vista urbanistico e quindi dalla norma suddetta è desumibile il principio generale della nullità (di carattere sostanziale) degli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica, cui si aggiunte una nullità (di carattere formale) per gli atti di trasferimento di immobili in regola con la normativa urbanistica o per i quali è in corso la regolarizzazione, ove tali circostanze non risultino dagli atti stessi.
L’art. 40/2 Legge 47/1985 comporta anche la nullità del contratto preliminare che abbia ad oggetto la vendita di un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico. Il fatto che la norma faccia riferimento agli atti di trasferimento, cioè agli atti che hanno una efficacia reale immediata, mentre il contratto preliminare di cui si discute abbia efficacia semplicemente obbligatoria, non elimina dal punto di vista logico che non può essere valido il contratto preliminare il quale abbia ad oggetto la stipulazione di un contratto nullo per contrarietà alla legge.