Il credito ancora in corso di accertamento è compensabile

Cass. Sez. III, 17.10.2013 n. 23573

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – compensazione giudiziale

Il fatto che l’accertamento di un credito sia oggetto di altro giudizio pendente e non ancora definito con il suo riconoscimento in forza di cosa giudicata non impedisce alla possibilità che il suo titolare lo eccepisca in compensazione nel giudizio contro di lui che il suo debitore introduca per far valere un proprio credito. Se il giudizio sul controcredito penda davanti allo stesso ufficio giudiziario i due processi vanno riuniti e nella stessa causa il giudice potrà decidere sulla compensazione dei due crediti. Se invece la riunione non è possibile (cause che pendono davanti a uffici giudiziari diversi per i quali non operi la connessione ex art. 40 cpc o cause in gradi diversi di giudizio), il giudice dovrà emettere sul credito principale una condanna con riserva all’esito della decisione sul credito eccepito in compensazione e rimettere sul ruolo la causa per la decisione sulla sussistenza delle condizioni della compensazione, seguita da sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 cpc o 337, secondo comma, cpc fino alla definizione del giudizio di accertamento del controcredito.