Per il patto di non concorrenza non sono necessarie forme particolari

Cass. Sez. Lav., 25.8.2021 n. 23418

Diritto delle obbligazioni e contratti – concorrenza – patto – forma

Ai fini della validità del patto di non concorrenza, non sono richieste particolari forme o criteri di quantificazione del corrispettivo, essendo sufficiente che esso non sia né simbolico, né manifestamente iniquo o sproporzionato, in relazione al sacrificio imposto al lavoratore ed alla riduzione delle sue capacità di guadagno. Ciò, a prescindere sia dall’ipotetico valore di mercato del patto, sia dall’utilità che il patto rechi al datore di lavoro e ben potendo essere erogato anche in corso di rapporto unitamente alla retribuzione mensile.