L’azione revocatoria esperita dal curatore fallimentare non comporta il ripristino delle facoltà esercitabili dal fallimento

Cass. Sez. I, 26.8.2021 n. 23485

Diritto delle obbligazioni e contratti – azione revocatoria – fallimento – effetti

Lo scopo dell’azione revocatoria ordinaria e fallimentare esperita dal curatore è la ricostituzione della garanzia patrimoniale generica del fallito strettamente funzionale a consentire l’esecuzione diretta sul bene o ottenere il controvalore in denaro. Pertanto, intrapresa con successo l’azione revocatoria degli atti di cessione di una posizione contrattuale già del fallito, la stessa non viene ripristinata in sé in capo alla massa per effetto dell’accoglimento della domanda di revoca e non attribuisce all’organo concorsuale le facoltà esercitabili per i rapporti pendenti alla data del fallimento. Quindi, in caso di contratto di leasing, prima di tutto è esclusa la legittimazione passiva della società concedente in quanto non partecipe all’atto depauperativo, in secondo luogo dall’inefficacia relativa dell’atto conseguente la pronuncia di revoca non discende l’effettiva reintegrazione del patrimonio del debitore, ma solo l’inefficacia relativa dell’atto senza effetti restitutori o traslativi, né senza il riacquisto della posizione contrattuale originaria in guisa da consentire l’esercizio delle prerogative discendenti dalla pendenza del rapporto alla data del fallimento.