Come si ripartisce l’onere della prova nelle cause relative al pagamento di indebito

Cass. Sez. III, 6.10.2015 n. 19902

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – pagamento di indebito – onere della prova – ripartizione

Nel giudizio di indebito oggettivo l’attore può invocare sia l’invalidità, sia l’inesistenza d’un titolo giustificativo del pagamento. Nel primo caso, ha l’onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido; nel secondo caso ha il solo onere di allegare (ma non di provare, essendo impossibile) l’inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, e sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa. Nell’uno come nell’altro caso, tuttavia, deve escludersi che l’attore possa limitarsi a dichiarare di ignorare se il pagamento abbia o non abbia un titolo giustificativo, giacché in tale ipotesi l’atto di citazione sarebbe nullo per mancanza della causa petendi.