Anche gli assegni contraffatti possono essere titoli di credito

Cass. Sez. I, 7.10.2015 n. 20108

Diritto delle obbligazioni e contratti – titoli di credito – assegno – contraffazione – validità

L’avvenuta redazione dei titoli posti all’incasso su moduli illecitamente sottratti ed abusivamente riempiti non esclude infatti la possibilità di qualificarli come assegni, ove gli stessi siano provvisti dei requisiti formali prescritti dall’art. 1 del regio decreto n. 1669 del 1933, la cui falsità è irrilevante per l’esistenza del titolo di credito in quanto tale, risultando a tal fine sufficiente la mera apparenza della loro genuinità o veridicità.