I pagamenti eseguiti in ritardo ma per prassi accettati da tempo dal creditore sono esonerati dalla revocatoria fallimentare

Cass. Sez. I, 7.12.2020 n. 27939

Diritto della crisi di impresa – fallimento – azione revocatoria – pagamenti nei termini d’uso – esonero – condizioni

L’interpretazione dell’art. 67/3 lett. a) Legge Fallimentare è nel senso che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente previsti, siano strati, anche per comportamenti di fatto, eseguiti ed accettati in termini diversi, nell’ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli in discorso, i quali, pertanto, non possono più ritenersi pagamenti eseguiti in ritardo, ossia inesatti adempimenti, ma divengono esatti adempimenti; l’onere della prova di tale situazione è, ai sensi dell’art. 2697 cc, in capo all’accipiens.