L’inadeguatezza dell’operazione va segnalata volta per volta

Cass. Sez. I, 10.12.2020 n. 28187

Diritto finanziario – informazione – obbligo – nel corso del rapporto – condizioni

Al di là dell’eventuale dichiarazione di investitore qualificato, che farebbe presumere la consapevolezza dei profili di rischio, quando si è di fronte a operazioni “inadeguate” la banca deve darne specifica autonoma informazione al cliente ordinante. La comunicazione di inadeguatezza è obbligo compiutamente assolto se è concretamente riferita alla singola situazione, tenuto conto dell’investimento e del portafoglio del cliente. A nulla valgono forme di stile o burocratiche che seccamente indicano “operazione inadeguata”.