Se il limite di valore è superato il mutuo fondiario non è nullo

Cass. Sez. I, 28.11.2013 n. 26672

Diritto commerciale – Diritto bancario – mutuo fondiario

Il limite di valore previsto dall’art. 38 del TUB non è una circostanza rilevabile dal contratto perché il relativo accertamento può avvenire solo con valutazioni estimatorie dell’immobile oggetto di finanziamento suscettibili di opinabilità e soggette a margini di incertezza. La Banca d’Italia, nel determinare il limite di finanziamento (80% valore immobile) non ha prescritto che nel contratto fossero indicati degli elementi di riferimento sul valore dell’immobile o sul costo delle opere e ciò esclude che l’art. 38 TUB abbia introdotto clausole determinative del contenuto del contratto.
Le nullità relative derivanti dalle violazioni delle disposizioni della Banca d’Italia sono, ex artt. 117 e 127 TUB nullità relative che possono essere fatte valere solo dal cliente della banca ma queste disposizioni non sono invocabili in caso di violazione del limite di valore del mutuo fondiario, limite previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia, per in questo caso l’interesse del cliente è quello di ottenere una somma a titolo di mutuo più alta possibile. Pertanto l’eventuale nullità non potrebbe essere fatta valere dal cliente e comunque non ci sarebbe alcuna nullità perché opererebbe la disposizione dell’art. 127/2 TUB secondo cui le deroghe all’art. 117 TUB più favorevoli al cliente sono legittime. Pertanto il limite di valore indicato dall’art. 38 TUB è non a tutela dei clienti ma delle banche.
L’art. 38 TUB è norma imperativa ma riguardante non la validità del contratto ma il comportamento delle parti. La norma quindi è finalizzata ad impedire che le banche si espongano oltre un limite di ragionevolezza per evitare operazioni di impiego che, se non adeguatamente garantite, potrebbero portare a perdite di esercizio. La disposizione però non inficia la validità del contratto ma investe esclusivamente il comportamento della banca. E’ una norma di buona condotta per la banca e, se violata, può comportare sanzioni da parte della Banca d’Italia, senza però comportare nullità, anche solo parziale, del contratto di mutuo.
All’attuale mutuo fondiario non è applicabile la sentenza della Cassazione n. 9219/95 perché questa si riferiva al mutuo fondiario previsto dall’art. 3 della Legge 474 del 1949, oggi non più in vigore, e all’epoca ritenuto di scopo. L’attuale mutuo fondiario non è un mutuo di scopo.