La prova della natura ripristinatoria delle rimesse e dell’esistenza di un’apertura di credito può essere data anche per presunzioni

Cass. Sez. I, 14.12.2023 n. 34997

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – conto corrente – natura delle rimesse – prova

In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi avente causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell’entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385/1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest’ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell’art. 127, comma 2, d. lgs. cit., la nullità stessa.