La prova della natura ripristinatoria delle rimesse e dell’esistenza di un’apertura di credito presuppone la legittimità del contratto

Cass. Sez. I, 15.12.2023 n. 35189

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – conto corrente – natura delle rimesse – prova

In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, nella vigenza del d. lgs. n. 385 del 1993, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, può essere da questi fornita dando riscontro della conclusione del contratto di apertura di credito senza che operi il limite posto dall’art. 2725 c.c., ove il correntista stesso non abbia fatto valere la nullità del negozio.