La banca non risponde della falsificazione evidente dell’assegno

Cass. Sez. I, 21.6.2016 n. 12806

Diritto bancario – assegno bancario – falsificazione e alterazione – responsabilità della banca – condizioni

Nel caso di falsificazione o alterazione dell’assegno bancario il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell’assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente la responsabilità della banca che può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l’alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo. Tale principio è riferibile non solo alla banca trattaria (o a quella emittente, in caso di assegno circolare), tenuta a rilevare l’eventuale alterazione o falsificazione dell’assegno quando lo stesso le viene rimesso in stanza di compensazione, ma anche alla banca alla quale il titolo sia stato girato per l’incasso da un proprio cliente e che ne abbia effettuato il pagamento in favore di quest’ultimo o l’accreditamento sul suo conto corrente, per poi inviarlo alla stanza di compensazione, incombendo alla banca negoziatrice l’obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento, prima fra tutti la legittimazione del presentatore dell’assegno.