La differenza tra difetti e aliud pro alio nella vendita

Cass. Sez. II, 24.4.2018 n. 10045

Diritto delle obbligazioni e contratti – vendita – aliud pro alio – caratteristiche

E’ configurabile la consegna di “aliud pro alio” non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile; in tale ultimo caso, è necessario che la particolare utilizzazione della cosa sia stata espressamente contemplata, da entrambe le parti, nella negoziazione.