Cass. Sez. VI, 13.2.2017 n. 3744
Diritto bancario – contratto bancario – consumatore – clausole vessatorie – negoziazione
In tema di arbitrato tra banca e consumatore, la deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria in favore degli arbitri, in forza di quanto previsto dall’art. 33, comma 2, lettera t), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, è possibile alla condizione che si dimostri l’esistenza di una specifica trattativa tra le parti, e la prova di tale circostanza costituisce onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola arbitrale di deroga, ponendosi l’esistenza della trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola.