Il comodato “ad uso familiare”

Cass. Sez. III, 10.2.2017 n. 3553

Obbligazioni – contratti- comodato – nozione – restituzione del bene

Esistono due “forme” di comodato: quello propriamente detto ex artt. 1803 e1809 c.c., e quello cd. precario, regolato dall’art. 1810 c.c., con rubrica “comodato senza determinazione di durata”.
Il primo tipo di comodato è quello «sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale». E, in questo caso, il comodante ha la facoltà di esigere restituzione immediata solo qualora sopravvenga un bisogno imprevisto e urgente, come previsto al secondo comma dell’art. 1809 c.c.. Va ricondotto a questo tipo contrattuale il comodato di immobile che, in assenza di pattuizioni sul termine del godimento, è destinato al soddisfacimento delle esigenze abitative della famiglia del comodatario.