Il danno da fermo tecnico non si presume ma va allegato e provato

Cass. Sez. III, 14.10.2015 n. 20620

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – sinistro stradale – fermo tecnico – dimostrazione – necessità

Il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell’incidente. Esso può essere risarcito soltanto al cospetto “di esplicita prova” non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l’utilità economica ce ritraeva dall’uso dei mezzo.