Il concordato preventivo di gruppo non è ammissibile e ogni società deve chiedere l’ammissione al proprio tribunale

Cass. Sez. I, 13.10.2015 n. 20559

Diritto fallimentare – concordato preventivo – gruppo societario – domanda unica – inammissibilità

L’art. 161, 1 comma, l.f. non prevede l’attrazione degli altri fori a favore di quello della capogruppo, o di altro foro, allorché le società coinvolte abbiano sede legale in circondari diversi: donde il principio secondo cui la competenza ad accertare lo stato di insolvenza appartiene al tribunale del luogo in cui la singola impresa ha la sede principale, senza che tale criterio possa derogarsi per ragioni di connessione con altre procedure relative a società diverse facenti parte di un gruppo.