Il creditore che ha riscosso somme dovute durante il concordato preventivo poi risolto non deve restituirle al curatore del fallimento

Cass. Sez. I, 14.1.2016 n. 509

Diritto fallimentare – concordato preventivo – risoluzione – pagamenti – restituzione – insussistenza

In caso di risoluzione del concordato preventivo e di conseguente dichiarazione di fallimento, in applicazione analogica del principio sancito dall’art. 140, terzo comma, legge fall., in tema di concordato fallimentare – secondo cui i creditori anteriori alla riapertura della procedura fallimentare sono esonerati dalla restituizione di quanto hanno riscosso in base al concordato risolto o annullato, sempre che si tratti di riscossioni valide ed efficaci e non di riscossioni cui essi non avevano diritto – sono privi di efficacia quegli atti che, pur trovando la loro ragione d’essere nella procedura concordataria, siano divenuti estranei alle finalità dell’istituto, in quanto eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza di omologazione o in violazione del principio della “par candido creditorum” e dell’ordine delle prelazioni.