Il contratto di appalto è incompatibile con la qualità artigiana del creditore e non spetta a costui il privilegio

Cass. Sez. VI, 26.9.2014 n. 20390

Diritto delle obbligazioni e contratti – appalto – contratto d’opera – differenza

Se l’appalto ed il contratto d’opera hanno in comune l’obbligazione verso il committente di compiere, a fronte di un corrispettivo, un’opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, per altro verso le due fattispecie negoziali si differenziano per il fatto che l’opera o il servizio comportano, nella prima, un’organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è preposto, e, nella seconda fattispecie, il prevalente lavoro dell’obbligato medesimo, pur se adiuvato da componenti della sua famiglia e da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa desumibile dall’art. 2083 cc. Pertanto solo al credito del prestatore d’opera spetta il privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cc, tenuto conto che il contratto di appalto è incompatibile con la qualifica artigiana del creditore.