Il comodato concesso per le esigenze abitative della famiglia è a tempo determinato e può essere disdettato dal proprietario prima della scadenza solo per necessità urgenti e impreviste

Cass. Sez. Un., 29.9.2014 n. 20448

Diritto dello obbligazioni e contratti – comodato – tempo determinato – esigenze per la famiglia

Il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, da intendersi in tal caso “anche nelle sue potenzialità di espansione” è un contratto sorto per un uso determinato e dunque, come è stato osservato, per un tempo determinabile per relationem, che può essere cioè individuato in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista, indipendentemente dall’insorgere di una crisi coniugale. Pertanto il proprietario può richiedere la restituzione dell’immobile al comodatario prima della scadenza solo per esigenze sopravvenute che siano urgenti e impreviste.