Il contraente adempiente può trattenere la caparra

Cass. Sez. II, 17.12.2013 n. 28204

Diritto delle obbligazioni e contratti – caparra confirmatoria

In tema di contratti in cui sia prevista la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente che abbia esercitato il potere di recesso riconosciutole dalla legge è legittimata, ai sensi dell’art. 1385 comma 2 c.c., a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata: in tal caso, la caparra confirmatoria assolve la funzione di liquidazione convenzionale e anticipata del danno da inadempimento. Qualora, invece, detta parte abbia preferito, ai sensi del dell’art. 1385 comma 3 c.c., domandare la risoluzione (o l’esecuzione del contratto), il diritto al risarcimento del danno rimane regolato dalle norme generali, onde il pregiudizio subito dovrà, in tal caso, essere provato nell’an e nel quantum, giacché la caparra conserva solo la funzione di garanzia dell’obbligazione risarcitoria.