La clausola abusiva del contratto con il consumatore è dichiarata nulla d’ufficio solo se non si oppone il consumatore stesso

Corte Cass. Sez. II, 21.3.2014 n. 6784

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratti con il consumatore – clausola vessatoria – nullità – rilievo d’ufficio

La vessatorietà della clausola contenuta in un contratto con il consumatore comporta la sua nullità che è rilevabile d’ufficio; pertanto il giudice deve esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale e, in quanto nulla, non applicarla, tranne nel caso in cui consumatore vi si opponga.