L’assegno divorzile non si cristallizza nell’unica soluzione di pagamento

Cass., Sez. VI, 13.6.2014, n. 13424

Famiglia – assegno divorzile – procedimento di revisione delle condizioni di divorzio

La corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione, su accordo degli ex coniugi, non pregiudica la possibilità di richiedere, ex art. 9 l. n. 898/1970, la modifica delle condizioni economiche del divorzio per fatti intervenuti, successivamente alla sentenza di divorzio. Il figlio minore, infatti, non partecipa all’accordo e il suo interesse patrimoniale deve tenersi distinto rispetto a quello dei genitori.