L’installazione dell’ascensore nel condominio: chi la delibera, chi paga?

Cass. Sez. II, 4.9.2017, n. 20713

Diritto del condominio – delibera – ripartizione spese

Coerentemente alle possibilità di utilizzo delle parti comuni da parte dei condomini, l’installazione dell’ascensore può essere: deliberata dall’assemblea con le maggioranze previste dell’art. 1136 c.c., realizzata direttamente con il consenso di tutti i condomini, o infine (trattandosi di bene del quale si può usufruire separatamente) attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini soltanto (con i limiti di cui all’art. 1102 c.c.) salvo il diritto degli altri partecipanti in qualunque momento di avvantaggiarsi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
Con riferimento, inoltre, alla corretta modalità di imputazione delle spese relative all’ascensore, precisando che quelle di manutenzione e quelle di installazione seguono un differente regime.
In particolare le prime (riferite quindi ovviamente ad un ascensore già installato) sono regolate dall’art.1124 c.c., e quindi accollate «per metà in ragione del valore elle singole unità immobiliari e per l’altra metà elusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano», mentre le spese relative ad una nuova installazione sono “caricate” come previsto dall’art. 1123 c.c., e cioè in ragione al valore proporzionale della proprietà di ciascun condomino.