Le condizioni per l’annullamento del contratto concluso da incapace

Cass. Sez. II, 31.8.2017 n. 20603

Diritto delle obbligazioni e contratti – incapacità naturale – annullamento – condizioni

È vero che il solo pregiudizio economico che possa derivare dall’atto dispositivo non è sufficiente a dimostrare la mala fede dell’altro contraente, e ciò in quanto varie possono essere le ragioni per le quali un soggetto si induca a stipulare un contratto sebbene per lui svantaggioso, ragioni che la controparte non è tenuta ad indagare. Tuttavia rimane salvo il caso che risulti “evidente o, almeno, percepibile con l’ordinaria diligenza, che la determinazione della controparte costituisca l’estrinsecazione di turbe o menomazioni della sfera volitiva o intellettiva.