Come si applica l’art. 119/4 del Testo Unico Bancario

Cass. Sez. I, 15.3.2016 n. 5091

Diritto bancario – richiesta di copia di atti alla banca – contenuto

L’art. 109 comma 4 d.lgs. n. 385/1003 rico­nosce al cliente il diritto di ottenere «copia del­la documentazione inerente a singole operazioni po­ste in essere negli ultimi dieci anni». Questa norma ri­conosce al cliente della banca «il diritto di otte­nere la documentazione inerente a tutte le opera­zioni del periodo a cui il richiedente sia in con­creto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamen­te gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo suffi­ciente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte». Sicché il correntista ha diritto di chie­dere alla banca sia la documentazione sia il rendi­conto relativi a un rapporto contrattuale la cui esistenza non sia controversa, atteso che «il pro­cedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e s. c.p.c. è fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività».