L’amministratore di condominio può agire contro l’appaltatore anche per le singole proprietà se danneggiate dai difetti relativi alle parti comuni

Cass. Sez. II, 27.4.2015 n. 8512

Diritto delle obbligazioni e contratti – appalto – rovina e difetti – condominio – amministratore – legittimazione attiva – ambito

L’amministratore del condominio può agire nei confronti dell’appaltatore per la responsabilità ex art. 1669 cc (rovina o difetti di cose immobili) a tutela dell’intero edificio se, i danni subiti dalle parti comuni, hanno riguardato anche le singole proprietà dei condomini.