Per l’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare basta la prova indiziaria ma il giudice deve motivare la sua scelta

Cass. Sez. VI, 17.6.2020 n. 11696

Diritto della crisi di impresa – fallimento – azione revocatoria – prova – condizioni

La conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. Se è vero che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione così come il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità, è pur vero che, in tema di prova per presunzioni, il giudice deve esercitare la sua discrezionalità in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto alla base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento.