E’ nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola che rimette alla banca, tra minimi e massimi, la determinazione degli interessi

Cass. Sez. VI, 18.6.2020 n. 11876

Diritto bancario – contratti bancari – interessi – determinazione – nullità – condizioni

È nulla per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi dell’art. 1346 c.c. la clausola relativa agli interessi in un rapporto di conto corrente in cui la concreta determinazione del tasso variabile, pur entro determinate soglie minime e massime fissate nel contratto, dipende dalla mera discrezionalità di una delle parti del contratto e non sia, invece, rimessa ad un elemento esterno al contratto.
Sul piano rimediale, la nullità per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 c.c. della clausola di un rapporto di conto corrente che rimette la determinazione del tasso d’interessi variabile alla mera discrezionalità della banca, posta la sua natura generale, è regolata dalla disciplina di diritto comune; non si applica, invece, la regola dell’art. 117,7 comma T.u.b., che è riferita testualmente alle sole violazioni dei commi 4 e 5 dello stesso art. 117 T.u.b. e si pone quale rimedio correttivo delle peculiari ipotesi di nullità di protezione previste dal Titolo del T.u.b. dedicato alla trasparenza delle condizioni contrattuali.