Stato di abbandono e conseguente dichiarazione di adottabilità

Cass. Sez. I, 14.6.2016, n. 12259

Diritto di famiglia – stato di abbandono del minore – adottabilità

Il minore ha diritto di crescere nell’ambito della propria famiglia di origine, che va considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico.
Quindi, qualora i manifestino situazioni di una grave carenza del ruolo genitoriale, il giudice deve prioritariamente verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere le situazioni di difficoltà o disagio che possono ledere gravemente lo sviluppo del minore.
Tuttavia, laddove risulti impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono.
Lo stato di abbandono, inoltre, quando accertato in ragione di una situazione non transitoria di degrado o comunque non superabile compatibilmente con le esigenze di tutela del minore, non può venire meno, nè può essere escluso per il solo fatto che al minore siano state prestate le cure materiali essenziali da parte dei genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado, essendo essenziale l’esistenza di un ambiente domestico adeguato a promuovere il suo sviluppo psicofisico e il mantenimento di rapporti significativi con i parenti.