Cass. Sez. I, 2.10.2015 n. 19710
Diritto bancario – mutuo fondiario – revocatoria – condizioni
La stipulazione di un mutuo ipotecario non destinato a procurare un’effettiva disponibilità al mutuatario, ma solo a garantire una precedente esposizione di quest’ultimo o di terzi, attraverso l’erogazione di somme poi rifluite, in forza di precedenti accordi e prefinanziamenti, nelle casse della banca mutuante per il tramite di un terzo, da luogo ad un’ipotesi di collegamento funzionale tra negozi che, in quanto avente come finalità la costituzione di una garanzia a favore di crediti chirografari preesistenti, in violazione della par condicio credito rum, giustifica, in caso di fallimento del debitore, la dichiarazione d’inefficacia dell’ipoteca, ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 3 della legge fall.