Cass. Sez. I, 2.10.2015 n. 19726
Diritto fallimentare – azione revocatoria – atto a titolo gratuito – condizioni
Ai fini dello accertamento della gratuità dell’atto, richiede una valutazione della sua causa concreta, intesa come sintesi degli effetti che lo stesso è diretto a realizzare, al di là dell’astratto modello legale, escludendo pertanto l’onerosità del pagamento di un debito altrui effettuato dall’imprenditore successivamente fallito, ogni qualvolta dall’operazione compiuta quest’ultimo non tragga nessun vantaggio patrimoniale, non ricevendo alcuna controprestazione dal debitore, dal creditore o da altri soggetti, in modo tale da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quindi quel pregiudizio cui l’ordinamento pone rimedio attraverso l’inefficacia ex lege.