Il decreto di convocazione del fallendo va sempre notificato

Cass. Sez. I, 1.10.2015 n. 19651

Diritto fallimentare – istanza di fallimento – convocazione del fallendo – notifica – necessità

Con la disciplina fallimentare riformata, a seguito del d.lgs. 5/2006 e 167/2007, si è affermata la piena procedimentalizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruttoria, da cui consegue che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all’udienza costituisce la regola anche quando il debitore, rendendosi irreperibile, si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, restando la notificazione un adempimento indefettibile.