Archivio mensile:aprile 2016

Come si applica l’art. 119/4 del Testo Unico Bancario

Cass. Sez. I, 15.3.2016 n. 5091

Diritto bancario – richiesta di copia di atti alla banca – contenuto

L’art. 109 comma 4 d.lgs. n. 385/1003 rico­nosce al cliente il diritto di ottenere «copia del­la documentazione inerente a singole operazioni po­ste in essere negli ultimi dieci anni». Questa norma ri­conosce al cliente della banca «il diritto di otte­nere la documentazione inerente a tutte le opera­zioni del periodo a cui il richiedente sia in con­creto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamen­te gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo suffi­ciente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte». Sicché il correntista ha diritto di chie­dere alla banca sia la documentazione sia il rendi­conto relativi a un rapporto contrattuale la cui esistenza non sia controversa, atteso che «il pro­cedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e s. c.p.c. è fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività».

Quando il mutuo fondiario contratto anche per azzerare debiti preesistenti è lecito, non é revocabile l’iscrizione ipotecaria

Cass. Sez. I, 15.3.2016 n. 5087

Diritto bancario – mutuo fondiario – revocabilità – condizioni

Il ricorso al credito come strumento di ristrutturazione del debito – cui del resto si rivolge l’attuale normativa a mezzo degli istituti di cui agli artt. 182bis, 182quater, 182quinquies l.f. – consente di rinegoziare i finanziamenti bancari anche nei riguardi di debiti scaduti, condizione che in sé, involgendo ambiti di diffusa economia reale e meritevolezza causale ormai tipicizzata, non può assumere alcuna riprovevolezza ordinamentale, nemmeno sul piano concorsuale. L’elemento caratteristico di siffatto tipo di ricorso al credito consiste tuttavia in un’operazione di effettiva, poi, erogazione di nuova liquidità da parte della banca, funzionale non solo (e non tanto), quindi, all’azzeramento o consistente diminuzione della preesistente esposizione debitoria, con tutela rafforzata della banca mediante ipoteca configurabile come garanzia non contestuale, ma alla rimodulazione, per il tramite di nuove condizioni negoziali – per esempio afferenti il tasso di interesse – o rinnovate tempistiche dei pagamenti, dell’assetto complessivo del debito nel contesto di una nuova veste giuridico-economica degli anteriori rapporti. In ciò può concretamente stabilirsi il discrimine tra le due tipologie di operazioni, costituito dalla preesistenza o meno del rischio di credito effettivamente assunto dalla banca: laddove essa eroghi effettivamente nuova liquidità ai debitore, nel contesto di un’operazione non piegata all’unico obiettivo del rientro né dunque preordinata ad estinguere semplicemente l’obbligazione pregressa ripianando, con l’ipoteca, il rischio di credito già mal apprezzato al momento della sua insorgenza, si conforma alla sua funzione economica istituzionale, munendo l’impresa di nuove risorse suscettibili di rifinanziarla. Si tratta di funzione in tal caso connaturata all’essere il finanziamento, cui accede l’ipoteca, destinato per l’appunto ad assicurare ulteriori disponibilità al debitore in conformità alle regole di corretta gestione di un rischio contestualmente assunto e, per questo, nuovo.

La donazione di un bene altrui

Cass. Civ., Sez. Unite Civili, 15.3.2016, n.5068

Successioni – donazioni – donazione di beni altrui

La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per mancanza di causa, a meno che nell’atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell’attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio; mentre nel caso di donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria deve ritenersi, sempre secondo la pronuncia in commento, che questa sia nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.

La clausola statutaria che protegge la minoranza non può essere modificata a maggioranza semplice

Cass. Sez. I, 14.3.2016 n. 4967

Diritto societario – statuto – maggioranze qualificate – modifica – condizioni

Una clausola che protegga la minoranza richiedendo una maggioranza rafforzata per le delibere aventi ad oggetto gli argomenti concernenti determinate materie non può essere modificata da una maggioranza più limitata.

Comunicazione della pubblicazione della sentenza e termine breve per impugnare

Cass. Civ., Sez. II, 10.3.2016, n. 4727

Comunicazione di cancelleria – notificazioni – termini per l’ìmpugnazione della sentenza

La comunicazione della pubblicazione della sentenza da parte del cancelliere non è atto idoneo a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in quanto, a tal proposito, è necessario che la conoscenza integrale del provvedimento sia conseguita per effetto di una attività svolta nel processo dalla parte che ne ha interesse. A nulla rileva se il soccombente ha appreso il contenuto integrale della sentenza per atti equipollenti come, ad esempio, la comunicazione da parte della cancelleria.

Bigenitorialità ed elevata conflittualità: a quale dare la prevalenza?

Corte d’Appello di Catanzaro, sez. I civ., decreto 3405/2015

Della famiglia – esercizio della responsabilità genitoriale – provvedimenti riguardo ai figli

Benché la forma di affidamento da preferire sia sempre quella condivisa, qualora la conflittualità dei genitori sia elevata al punto tale da pregiudicare un sano rapporto affettivo e relazionale e vi sia anche un’incapacità di gestire la responsabilità congiuntamente, il Tribunale, nell’esclusivo interesse dei figli, deve adottare tutte le soluzioni che reputa più idonee a garantire il diritto alla bigenitorialità, prevedendo, se necessario, non solo forme di affidamento differenti rispetto a quella condivisa, ma anche prevedendo dei percorsi, come il collocamento temporaneo presso centri di accoglienza che, accogliendo i bambini in ambiente neutrale, agevolino la transizione verso la nuova forma di affidamento e il recupero del rapporto relazionale affettivo con il genitore denigrato.

Le rampe di scale quale bene comune condominiale

Cass. Civ., sez. VI, 9.3.2016, n.4664

Proprietà – condominio negli edifici – parti comuni

L’art. 1117 c.c. non ricollega il concetto di comproprietà di tutte le rampe di una scala condominiale al fatto che le prime servono funzionalmente agli appartamenti sottostanti, e quelle successive solo gli appartamenti soprastanti, poiché così facendo si potrebbe pervenire alla conclusione che i proprietari degli appartamenti sottostanti sarebbero esclusi dalla comproprietà della scala nella sua totalità, in quanto non avrebbero interesse a percorrere le rampe superiori. Pertanto, le rampe di scale devono essere ricondotte nell’elencazione dei beni comuni dell’edificio, di proproietà comune di tutti i condomini, nella loro interezza, salvo che l’esclusione dalla comproprietà non risulti dal titolo di acquisto.

Il curatore non può recedere ex art. 72 LF dal preliminare se la domanda di adempimento è stata trascritta prima del fallimento

Cass. Sez. II, 10.3.2016 n. 4734
Diritto fallimentare – scioglimento del curatore – contratto preliminare – trascrizione della domanda – condizioni
Con riguardo ad un contratto preliminare di vendita immobiliare, qualora il promissario acquirente abbia agito in giudizio per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, la sopravvenienza del fallimento del promittente venditore comporta che il curatore può esercitare, nell’ambito del processo non ancora esaurito (sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello), il potere di recedere dal contratto, a norma dell’art. 72 ult. comma l. fall.; l’esercizio del potere di recesso tuttavia può determinare il rigetto della domanda giudiziale solo ove tale domanda non sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento; ove, invece, l’attore abbia provveduto a trascrivere la propria domanda prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese, il recesso esercitato dal curatore non vale ad impedire l’accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., ove sussistano i presupposti di legge, e la relativa sentenza è opponibile non solo al curatore, ma anche alla massa dei creditori, purché l’attore, dopo il suo passaggio in giudicato, abbia provveduto alla sua trascrizione.

Il contratto di conto corrente bancario per essere opponibile al curatore deve avere data certa

Cass. Sez. VI, 9.3.2016 n. 4567

Diritto bancario – contratto di conto corrente – condizioni economiche – data certa – necessità

Il contratto di conto corrente bancario, privo di data certa, non è opponibile al fallimento e risultano, comunque, nulle le clausole di tale contratto che prevedano la corresponsione di interessi superiori al tasso legale, determinati “secondo uso piazza”, e degli interessi sugli interessi.

La dichiarazione confessoria del danneggiante

Cass. Civ., sez. III, n.4536, 8.3.2016

Sinistro stradale – confessione del danneggiante – valutazione da parte del giudice

La dichiarazione confessoria del danneggiante, anche quella contenuta nel modulo di constatazione amichevole, che è proprietario dell’automobile assicurata e litisconsorte necessario, non ha valore di prova piena nemmeno nei suoi confronti. Infatti, tale confessione deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2733, comma 3, c.c., che prevede, nel caso di litisconsorte necessario, che la confessione resa soltanto da alcuni dei litisconsorti è liberamente apprezzabile dal giudice.