Archivio mensile:aprile 2016

Il contratto dichiarato nullo non ha alcun effetto tra le parti

Cass. Sez. I, 8.3.2016 n. 4527

Diritto delle obbligazioni e contratti – nullità – effetti

In tema di negozio giuridico, una volta che il giudice abbia accertato la sua nullità, dallo stesso non consegue alcun effetto giuridico, compreso quello apparentemente voluto dalle parti e volto alla modificazione del contenuto e dell’assetto di un precedente contratto stipulato tra le stesse parti.

L’attività di notifica ed il soggetto che la esegue

Cass. Civ., sez. I, n. 4520, 8.3.2016

Notificazione – modalità – soggetto richiedente

L’attività di impulso della procedura di notifica, che consiste nella consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, può essere delegata dal soggetto legittimario (la parte oppure il suo legale in giudizio) ad un diverso soggetto, anche con delega verbale.
Nell’ipotesi di cui sopra, hanno ricordato gli Ermellini, il fatto che nella relazione di notifica non sia indicata la persona che ha, in concreto, posto in essere l’operazione, oppure non sia menzionata la sua qualità di incaricato legittimato, non riveste importanza in relazione alla validità della notificazione, a condizione che «la parte ad istanza della quale deve ritenersi effettuata» emerga in modo certo.

Successione, donazione e posizione di coniuge e figli

Cass. Civ., Sez. II, n. 4445, 7.3.2016

Successioni – donazioni – revocazione

Nell’ambito della successione necessaria, per la determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, è necessario prendere in considerazione la massa composta da tutti i beni appartenenti al de cuius, al momento della morte.
Dalla massa di beni di cui sopra devono essere sottratti i debiti, ma deve essere aggiunto il valore dei beni donati in vita dal defunto; non è possibile, pertanto, distinguere tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario.
Tale impossibilità è strettamente connessa alla ratio della riunione fittizia, che ha la finalità di definire la quota di cui il de cuius poteva disporre e quella di riserva, destinata al legittimario.
La posizione del coniuge non è differente da quella dei figli, per quanto riguarda la determinazione della quota di riserva; infatti, come il figlio ha la facoltà di chiedere la riduzione delle donazioni poste in essere dal genitore, in vita, comprese quelle compiute prima della sua nascita, così il coniuge sopravvenuto (rispetto alla prole) può agire per la riduzione delle donazioni compiute dal defunto verso i figli, anche ove precedenti alle nozze.

Il credito del singolo socio e la legittimazione ad agire dell’associazione

Cass. Civ., sez. I, n. 4268, 4.3.2016

Associazioni non riconosciute .- ordinamento – legittimazione ad agire – associazioni tra professionisti

L’art. 36 c.c. (ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute) stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati da accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquistare la titolarità dei rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Questo orientamento permette di ritenere esistente la legittimazione attiva dello studio professionale associato, se il giudice accerti nel caso concreto che tra lo studio e i soci sussista un accordo che attribuisca tale capacità. Inoltre, rileva la Corte di legittimità, l’associazione tra professionisti non si pone come fini unici quelli della divisione dei costi e dei proventi, ma è finalizzata anche alla costituzione di un autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici rispetto ai crediti per le prestazioni svolte.

La revocabilità della datio in solutum

Cass. Sez. I, 4.3.2016 n. 4265

Diritto fallimentare – azione revocatoria – datio in solutum – condizioni

Qualora un debito pecuniario, scaduto ed esigibile, venga estinto dall’obbligato mediante una prestazione diversa, consistente nel trasferimento di una res pro pecunia, la ricorrenza di una datio in solutum, e il suo conseguente assoggettamento, in considerazione della non normalità del mezzo di pagamento, ad azione revocatoria fallimentare a norma dell’art. 67, 1 comma, numero 2), legge fall., va riconosciuta indipendentemente dallo strumento negoziale adottato dalle parti per attuare il suddetto trasferimento; e quindi anche quando il trasferimento medesimo sia effetto di un valido contratto di compravendita che evidenzi l’indicato intento dei contraenti per la mancata corresponsione del prezzo di vendita. Tale principio dev’essere coniugato con quello che attiene alla domanda avente a oggetto atti oggettivamente funzionali all’adempimento di debiti altrui. Atti che sono ritenuti caratterizzati da una presunzione di gratuità, con trasferimento sul creditore dell’onere della prova circa l’avvenuto ottenimento di un corrispettivo da parte del solvens ai fini della conseguente applicazione del regime di revoca degli atti a titolo oneroso o, altrimenti, di inefficacia di quelli a titolo gratuito.

Gli obblighi al rimborso delle spese straordinarie sostenute nel “maggior interesse” dei figli

Cass. civ., sez. VI, n. 4182, 2.3.2016

Separazione dei coniugi – responsabilità genitoriale – provvedimenti riguardo ai figli

Non esiste un obbligo di concertazione preventiva tra i coniugi al fine di poter effettuare le spese straordinarie che corrispondano al “maggior interesse” dei figli e nei casi di mancato accordo tra i due e di rifiuto a provvedere al rimborso della quota spettante al coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante una valutazione sulla commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori. Quindi, il genitore convenuto in giudizio deve specificare i motivi di dissenso, affinché il giudice possa valutare se vi sia o meno un collegamento tra la spesa e l’interesse del minore o se sia una spesa sostenibile per le condizioni economiche dei genitori e all’utilità dei figli.
L’ordinanza presidenziale, emessa nel giudizio di separazione, che stabilisce la quota da pagare per il genitore non affidatario per le spese mediche e scolastiche dei figli, costituisce titolo esecutivo e non richiede altri interventi del giudice, se il genitore creditore alleghi e documenti gli esborsi indicati nel titolo e la loro entità, salvo pur sempre i diritto dell’ex coniuge non affidatario di contestare l’esistenza del credito. Questo assunto determina l’ammissibilità dell’azione monitoria, posta in essere dall’ex moglie, e la legittimità dell’emanazione del decreto ingiuntivo.

Condominio parziale ed obblighi di ripartizione delle spese

Cass. Civ., sez. II, n. 4127, 2.3.2016

Proprietà – condominio negli edifici – condominio parziale – spese

Nel condominio, quindi, la caratteristica dell’uso comune dei beni fa discendere la necessità di una gestione condivisa degli stessi e della pari divisione delle relative spese di manutenzione.
Al contrario, qualora un bene sia asservito all’uso esclusivo di una parte dei condomini, allora solamente questi saranno onerati della manutenzione dello stesso. Infatti l’art. 1123 c.c. secondo comma afferma in materia di spese di manutenzione ordinaria che «se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne».
Tale principio è espressione del concetto di condominio parziale, che rappresenta una modalità di gestione del condominio funzionale e che tenga conto delle utilità e degli interessi dei singoli condomini.
Deve pertanto legittimamente configurarsi la fattispecie del condominio parziale ex lege tutte le volte in cui un bene risulti, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio in condominio, venendo meno in tal caso il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini sul bene.

L’intermediario finanziario risponde delle appropriazioni indebite dei suoi promotori finanziari

Cass. Sez. I, 1.3.2016 n. 4037

Diritto finanziario – promotore finanziario – appropriazione – intermediario finanziario – responsabilità solidale – sussistenza

L’intermediario finanziario non solo non può invocare, quale causa di esclusione della responsabilità che l’art. 23 del d.lgs. n. 415/96 pone a suo carico per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, il fatto che il cliente abbia consegnato al promotore le somme di denaro di cui quest’ultimo si è illecitamente appropriato con modalità difformi da quelle previste dal regolamento Consob vigente, ma neppure può addurre tale circostanza come concausa del danno subito dall’investitore al fine di ridurre l’ammontare del risarcimento dovuto. Infatti le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in materia dettano le principali regole di comportamento alle quali il promotore finanziario si deve attenere nei confronti degli investitori e sono volte ad offrire una più adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall’intermediario per il tramite del promotore: si tratta, in sostanza, di un meccanismo normativo che tende a responsabilizzare l’intermediario in relazione ai comportamenti di soggetti – quali sono i promotori – che l’intermediario medesimo sceglie, che operano nel suo interesse imprenditoriale e sui quali esso solo è in grado di esercitare efficaci forme di controllo.