Natura condominiale e violazione del pari uso
Cass. Sez. VI, 12.6.2019 n. 15851
Diritto del condominio – comunione – uso della cosa comune
L’art. 1102 c.c. prevede che ciascun partecipante può servirsi della parte comune, salvo il limite della non alterazione circa la sua destinazione. La disposizione non costituisce norma inderogabile bensì modificabile dal regolamento contrattale ovvero da delibere assembleari (con il quorum prescritto dalla legge), fermo restando il fatto che non è consentito introdurre divieti di utilizzo generalizzati delle parti comuni.
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