Per evitare la decadenza ex art. 1957 cc per le fideiussioni con la clausola “a prima richiesta” basta la richiesta stragiudiziale
Cass. Sez. Un., 28.8.2026 n. 24825
Diritto bancario e dei mercati finanziari – fideiussione – decadenza ex art. 1957 cc – richiesta stragiudiziale – impedimento – condizioni
Qualora una fideiussione rechi una clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d ’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante.
