Anche se il cliente ha una propensione a investimenti a rischio la banca comunque lo deve adeguatamente informare

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Cass. Sez. I, 8.5.2019 n. 12051

Diritto finanziario – intermediazione finanziaria – propensione al rischio – obblighi informativi – sussistenza

Le valutazioni dell’adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell’inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario finanziario, sicché il fatto che l’investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli.

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