La conoscenza dello stato di insolvenza del terzo deve essere effettiva e non meramente potenziale

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Cass. Sez. I, 15.4.2019 n. 10500

Diritto fallimentare – fallimento – azione revocatoria – insolvenza – conoscenza – condizioni

La conoscenza dello stato d’insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo, pur potendo desumersi da elementi indiziari, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, e tra questi dall’avvenuta pubblicazione di protesti, deve in ogni caso essere effettiva e non meramente potenziale, e a tal fine occorre la prova di concreti elementi di collegamento con detti indizi, dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza, e anche in considerazione delle concrete condizioni in cui si è trovato a operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore.

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