In caso di ritardo di consegna della merce è l’acquirente che deve provare di avere subito un danno

 In News

Cass. Sez. II, 6.4.2022 n. 11126

Diritto delle obbligazioni e contratti – vendita – obbligo di consegna – ritardo – danni – onere della prova – ripartizione

Nel contratto di vendita, fuori dei casi di cui all’art. 1518 c.c., in caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della merce è onere dell’acquirente provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio per la perdita di valore del bene ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, anche sulla base di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato.

Post recenti