Il finanziamento a un’impresa insolvente è nullo e la banca non ha diritto neppure alla ripetizione delle somme erogate
Cass. Sez. I, 25.3.2026 n. 7134
Diritto dell’insolvenza e della crisi di impresa – insolvenza – finanziamento – nullità
L’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, è condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato ed è pertanto contraria al buon costume economico, determinando nullità del finanziamento ed irripetibilità di quanto erogato ai sensi dell’art. 2035 cc.
